[OT]
cdimauro ha scritto:Se non ho capito male, servirebbe far causa per poterlo fare.
Cercavo di mettere in guardia MacGyverPPC, che domandava se potesse dare il consenso a leggere i suoi PM omettendo il consenso del destinatario (la cui identità per altro, da quanto ha scritto in precedenza, è ormai una sorta di "segreto di Pulcinella" ), precisando velocemente due cose:
- 1) Riguardo alla registrazione della conversazione;
- 2) Riguardo al suo utilizzo (processuale).
1) La registrazione della conversazione tra due persone che per esemplificazione indicherò come A e B, effettuata da A all'insaputa di B è perfettamente legale in quanto esiste il consenso dell'avente diritto (cioè A).
2) Per quanto riguarda però l'uso che viene fatto delle registrazioni, bisogna tener presente che sebbene un uso (precessuale) è sicuramente consentito, salvo le eventuali eccezioni dirette unicamente alla loro NATURA, come ad esempio registrazioni formate in modo artefatto con operazioni di manomissione (vedi tagli e montaggi), i problemi nascono per l'eventuale DIVULGAZIONE delle medesime registrazioni.
Semplifico: A registra la sua "conversazione" con B mentre si trovano in intimità e poi, fa ascoltare la registrazione agli amici, colleghi di lavoro e famigliari di B, per pavoneggiarsi, ridere alle spalle di B e dimostrarne la disinvolta "leggerezza".
In questo caso è lampante che il problema non sta nella realizzazione della registrazione (che è SEMPRE lecita), bensì nelle modalità della sua divulgazione.
Nel caso specifico dell'esempio, si configura il reato di DIFFAMAZIONE.
Diverso è invece l'uso (inteso come divulgazione), quando lo stesso si renda necessario per la tutela del diritto di difesa giudiziale.
Cit.
dl 196 del 2003
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Quindi occhio a quello che si fa!
Anche perchè gli avvocati costano e per portare avanti queste cose, PER FORZA bisogna nominarne uno...
Ricordarsi poi sempre di chiedere di essere informati in caso di archiviazione.
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cdimauro ha scritto:@samo: per regolare gli screzi personali concordo con Grendizer. Altrimenti servirebbe "tolleranza zero": alla prima sbavatura si cala la mannaia (sospensione di 3 giorni).
Ritornando In Topic,
secondo me purtroppo la "tolleranza zero" renderebbe di più.

Insomma, sarebbe una misura sì più drastica, ma d'altro canto anche più efficace.
